LA CORTE DEI CONTI CONFERMA IL DIRITTO AL RICALCOLO DELLE PENSIONI MILITARI

Lunedì, 20 Gennaio 2020

(Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, 14 gennaio 2020, n. 23). Il ricorrente è un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri collocato in congedo il 30/06/2019, dopo 40 anni di contribuzione utile a pensione; è titolare di pensione ordinaria liquidata con il sistema contributivo misto e alla data del 31/12/1995 ha maturato un servizio utile di 15 anni e 4 mesi. 

L’Inps liquida la pensione ed erroneamente non applica l’aliquota del 44% al calcolo della quota pensionistica retributiva, come invece previsto dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973.

Contro il diniego illegittimo, l’appuntato ricorre in Corte dei Conti che disattende le argomentazioni dell’ente previdenziale e accoglie in pieno il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente alla riqualificazione della pensione.

Il ricalcolo della pensione comporterà quindi una maggiorazione del suo importo e il diritto a pretendere la differenza non erogata, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Cosi la Corte dei Conti: “In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (in termini analoghi, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 25 settembre 2018, n. 228; id., 18 ottobre 2018, n. 256; id., 19 ottobre 2018, n. 261; id., 5 luglio 2019, n. 337). Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione (30.6.2019). Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo”.

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AZIONE PER IL RICALCOLO -  COSA OCCORRE SAPERE

CHI PUÒ FARE RICORSO

Gli arruolati nel corpo militare che abbiano maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile a pensione, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, dovrebbero vedersi applicata l’aliquota pensionistica pari al 44%.

In particolare, possono fare ricorso i pensionati:

  • appartenenti ad una di queste forze: Esercito, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Aeronautica, Guardia Forestale, Guardia di Finanza, Marina Militare;
  • arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983;
  • titolari di pensione liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo) dall’ INPS che al 31.12.1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni si servizio utile. N.B. Il servizio utile è differente da quello reale, cioè effettivo. Il servizio utile è virtuale ed è dato da: servizio effettivo+1/5 di quello reale fino ad un massimo di 5 annualità.

N.B. I pensionati della Polizia di Stato, oltre ad aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 di servizio utile al 31.12.1995, devono essere stati arruolati prima del 25 giugno 1982.

COSA CHIEDERE

Il ricalcolo della pensione mediante applicazione della corretta aliquota pensionistica. Il ricalcolo comporta un aumento della pensione da circa 150,00 euro a 250,00 euro mensili. Il ricalcolo sarà operato anche per i ratei maturati nei 5 anni dalla lettera di interruzione della prescrizione inviata all’Amministrazione.

COSA FARE

Dapprima sarà inviata, anche a fini interruttivi, una istanza all’Inps.

Successivamente, contro il provvedimento di diniego o il silenzio-rifiuto, sarà possibile ricorrere alla Corte dei Conti competente per territorio.

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Per informazioni contatta l’avv. Catia Bovi Campeggi, tel. 0521 287422, pensionemilitare@gmail.com


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